06 Giugno 2023
Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile-Torino ODV
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CHI SIAMO

Statuto dell'Associazione

(edizione emendata in assemblea straordinaria del 16 novembre 2008)


Art. 1 - COSTITUZIONE , DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’associazione denominata “VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE” senza fini di lucro, con sede in Torino – 10124 - Corso Regina Margherita n° 33/b. La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 2 - SCOPI E FINALITA’
L’associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana ed in coerenza con lo “Spirito Alpino” si prefigge come scopo primario di collaborare e concorrere alla realizzazione dei fini proposti dalle norme sancite dallo Stato in materia di protezione civile.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività , l’associazione si propone di esercitare tutte le attività indicate all’art. 3 della legge 24 febbraio 1992 n° 225 ( previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di cui all’art. 2 – art.3 comma 1 ).
Ulteriori scopi e finalità dell’associazione sono:
a) – Interventi in campo nazionale od internazionale, agendo in autonomia o in collaborazione con
altre associazioni od enti, per svolgere azioni di solidarietà;
b) – Collaborare con le istituzioni nella creazione, realizzazione e gestione di strutture volte a
fornire assistenza e servizi alle fasce più deboli della popolazione;
c) – Promuovere iniziative di informazione, formazione ed assistenza volta in particolare ai giovani
ed agli anziani bisognosi.
Le attività di cui sopra sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.
L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Ai soci possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa presentazione di documentazione oppure entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci (modifica approvata nell’assemblea strordinaria del 16 novembre 2008) .
Pur nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose dei soci, l’associazione bandisce dal proprio ambito ogni e qualsiasi forma di comportamento, singolo o collettivo, che possa ricondursi a fini politici, partitici e confessionali.
L’associazione, fatta salva l’autonomia gestionale, collabora con associazioni aventi per scopo gli obiettivi sanciti dal presente statuto ed è soggetta alle leggi dello Stato e delle Istituzioni
periferiche in materia di protezione civile.

Art. 3 - RISORSE ECONOMICHE
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a)– contributi dei soci;
b)– contributi di privati;
c)– contributi dello Stato,di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno
di specifiche e documentate attività o progetti
d)– contributi di organismi internazionali;
e)– donazioni e lasciti testamentari;
f)– rimborsi derivanti da convenzioni;
g)– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’esercizio finanziario dell’associazione ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di
ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione
dell’assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art 4 – MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Il numero dei soci è illimitato. Essi si classificano in:

SOCI ORDINARI: coloro che prestano la loro opera al fine di contribuire alla realizzazione degli scopi associativi e sono, in varie forme, operativi;

SOCI SOSTENITORI: coloro i quali, per senso di stima e simpatia, aderiscono all’organizzazione
e al sostegno con una quota annuale o con elargizioni liberali; non sono operativi e non godono né di elettorato attivo, né passivo.

Art. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESLUSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio, sia ordinario che sostenitore, è deliberata dal consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Possono essere soci ordinari coloro che hanno sottoscritto formale impegno ad essere inseriti nelle liste di disponibilità per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.
Il consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi soci nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’assemblea in seduta ordinaria.
Sull’eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l’assemblea.
La qualità di socio si perde:
a)– Per recesso;
b)– Per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
c)– Per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 6 –DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
I soci sono obbligati:
a) – ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi;
b) – a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
c) – ad indossare ed attenersi alle normative previste dalle leggi 626 / 94 e DPR 81 / 2008
d – a versare la quota associativa.

I soci ORDINARI hanno diritto:
a) – a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) – a partecipare alle assemblee con diritto di voto;
c) – ad accedere alle cariche associative.

I soci SOSTENITORI hanno diritto:
a) – a partecipare a tutte le espressioni della vita associativa di carattere culturale e ricreativo;
b) – a frequentare la sede sociale;
c) – a presenziare, in qualità di uditori, alle assemblee sia annuali che straordinarie
dell’associazione.

Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
a)– l’assemblea dei soci;
b)– il consiglio direttivo;
c)– il presidente e il vice presidente;
d)– il segretario;
e)– il tesoriere.

Art. 8 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti i soci ordinari e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed inoltre:
a)– approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b)– nomina i componenti del consiglio direttivo;
c)– ratifica gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
d)– stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e)– delibera l’esclusione dei soci dall’associazione;
f)– si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri del consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto,sullo scioglimento anticipata e sulla destinazione del patrimonio.
L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o,in sua assenza,dal vice presidente;in assenza di entrambi sono presiedute da altro membro del consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i soci.

L’assemblea,sia ordinaria che straordinaria,è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci.
In seconda convocazione,che non può aver luogo nello stesso giorno per la prima l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti l’eventuale scioglimento anticipato dell’associazione e relativa destinazione del patrimonio,che deve essere adottata con la presenza in proprio o per delega ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato da un numero di soci non inferiore a cinque e non superiore a tredici (modifica approvata nell’assemblea straordinaria del 16 novembre 2008 ) nominati dall’assemblea dei soci.
Il primo consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
I membri del consiglio direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci ordinari ( che siano iscritti da almeno due anni ).
Nel caso in cui,per dimissioni o altre cause,uno dei componenti il consiglio decada dall’incarico il consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione con il primo escluso;in caso di parità di voti vale l’anzianità associativa o l’anzianità anagrafica.
Il nuovo consigliere rimane in carica fino alla prima assemblea. Nel caso decada oltre la metà dei componenti deve essere convocata l’assemblea per provvedere alla nomina del nuovo consiglio.
Il consiglio,se non vi ha già provveduto l’assemblea,nomina nel suo interno un presidente,un vice presidente,un segretario e un tesoriere.
Al consiglio direttivo spetta inoltre di:
a)– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
b)– predisporre il bilancio;
c)– deliberare sulle domande di nuove adesioni;
d)– provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all’assemblea dei soci;
e)– redigere ed eventualmente modificare uno o più regolamenti interni per disciplinare la vita
dell’associazione.
Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il presidente o,in sua vece il vice presidente,lo ritenga opportuno,o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza,vengono conservati agli atti.

Art. 10 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
a)– Per accedere alla carica di presidente e vice presidente il nominato deve essere iscritto da almeno 4 anni ( approvato assemblea straordinaria 16 novembre 2008 ).
b)– Al presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente.

Art. 11 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il segretario ed il tesoriere sono nominati dal consiglio direttivo tra i componenti,se non vi ha già provveduto l’assemblea. Tali cariche possono essere attribuite allo stesso socio.

Art. 12 – GRATUITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per i soci da cui al precedente art. 2.

Art. 13 – NORMA FINALE
In caso di scioglimento dell’associazione,il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 14 – RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

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